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UNIVERSITÀ TELEMATICHE: PER FRUIRE DEI PERMESSI STUDIO È NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE DI PRESENZA

In seguito alla diffusione del Covid -19, ci si è trovati ad affrontare un’importante problematica legata alla fruizione dei permessi di diritto allo studio per la frequenza di corsi presso le Università Telematiche.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto con la nota nr. 79983 del 14/12/2020 esaminando la problematica della fruizione da parte del personale di pubblico impiego dei permessi di diritto allo studio, in caso di frequenza di corsi presso un’Università Telematica.

Il Dipartimento ha rilevato la necessità di individuare il tipo di servizio svolto dai lavoratori interessati sia per i di lavori che si svolgono in turni sia per la valutazione della compatibilità del percorso di studi con la tipologia di servizio che si svolge.

Spesso per la prestazione lavorativa svolta in turni, si evidenzia l’incompatibilità del servizio con l’obbligatorietà inerente la frequenza prevista per questi Atenei, che, ai fini dell’accesso alla prova d’esame, prevedono una frequenza in modalità e-learning almeno dell’80% della durata di ciascun corso.

I dipendenti, beneficiari di permessi studio, dovranno produrre tassativamente una precisa attestazione, redatta dalla Facoltà dell’Università Telematica, nella quale dovranno indicare diversi elementi come: 

1) orario e durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di riferimento, che devono coincidere con l’orario di lavoro previsto, 

2) certificazione redatta dalla Facoltà universitaria che dovrà attestare che le lezioni possono essere seguite unicamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio.

(da: pixabay.com)

Il tema è stato affrontato, inoltre, con la Circolare nr. 12 del 2011 del Dipartimento, laddove si è chiarito che “le clausole (contrattuali) nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rivenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche”.

Non essendoci stati specifici interventi a livello di contrattazione collettiva, la disciplina rimane delineata a livello generale.

Secondo gli orientamenti formulati dall’Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi “nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative … in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.” (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)

Sarà cura delle Università, che somministrano corsi in modalità telematica, dotarsi degli strumenti necessari atti a certificare che lo studente risulti collegato personalmente in determinati orari per seguire le lezioni. Tutto ciò, al fine di consentire al datore di lavoro di verificare la regolare frequenza da parte del dipendente sia in ordine all’orario che all’identità di colui che ha effettuato il collegamento.

Relativamente alle specifiche esigenze rappresentate, legate anche all’articolazione dell’orario di lavoro, non può che rinviarsi alle autonome valutazioni e determinazioni degli organi competenti all’interno dell’istituzione.

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