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Terzo settore

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E IL NUOVO REGIME FISCALE PER LE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

La Riforma del terzo settore ha modificato i regimi fiscali e contabili degli enti del non-profit. Questa modifica, non riguarda allo stesso modo tutti gli enti del terzo settore, ma sono previste differenze per le realtà di natura non commerciale e quelle in modalità commerciale.
di Anna Sofia Tuccillo

La disciplina della nuova Riforma ed in particolare le caratteristiche necessarie perché un ente sia definibile di carattere non commerciale, sono statuite nell’art. 79 del Codice del Terzo Settore.

Le attività non commerciali sono quelle di interesse generale e svolte a titolo gratuito, oppure definite tali qualora le entrate non superino di oltre il 5% le spese per uno o massimo due periodi di imposta consecutivi. Hanno natura non commerciale anche casi di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, eventi occasionali di raccolta fondi e l’attività svolta dalle Associazioni in favore dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, se coerenti con le finalità istituzionali dell’ente. Ancora si possono annoverare in questa categoria, gli interventi e servizi sociali, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, soltanto qualora gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività stesse e che non sia previsto alcun reddito in favore degli amministratori.

Il codice definisce invece commerciale un Ente del Terzo Settore se i guadagni delle attività di interesse generale svolte con finalità commerciali, così come i ricavi ottenuti da diverse attività, siano superiori, nel periodo di imposta, ai guadagni provenienti da attività non commerciali.

Una volta chiarita la natura commerciale o meno dell’ente de terzo settore, verrà poi determinato il reddito imponibile e da questo si potrà calcolare la tassazione. Per gli enti di natura non commerciale, il codice prevede un regime forfettario agevolato. Per le realtà commerciali, invece, la tassazione riguarda tutte le entrate, anche quelle legate ad attività non commerciali, per cui non vige un regime agevolato.

Il nuovo sistema fiscale è entrato in vigore nel 2021, anche se l’iter di approvazione ha avuto inizio nel 2019. Ad ottobre dello stesso anno, infatti, il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto attuativo con le regole del nuovo “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS). Perché la riforma sia effettiva occorre aspettare il periodo di imposta successivo a quello in cui è dichiarato operativo il Runts e in cui la Commissione europea autorizza tale nuovo regime.

Infatti, da Aprile a Giugno 2020, Regioni e Province autonome hanno completato l’iscrizione o la cancellazione dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e l’adeguamento degli statuti di bande musicali, Onlus, organizzazioni, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. 

Ci sono, però, delle limitazioni sancite dall’art. 86 del d.lgs. 117/2017 relative all’applicazione del regime forfettario agevolato per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.  Al comma 1, l’art. 86, prevede che le organizzazioni di volontariato possano beneficiare del regime forfettario, qualora “nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro”.

Si tratta di una limitazione dimensionale che corrisponde alla prima fascia di ricavi prevista dall’art. 80 del Codice del Terzo Settore per l’attribuzione del coefficiente di redditività per il calcolo della base d’imposta. Al di sopra di questa soglia, non sarà possibile, per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, utilizzare il regime forfettario, a meno che il Consiglio dell’Unione Europea non decida di modificare tale importo.  

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