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Scuola

MOBILITÀ 2021 DEL PERSONALE SCOLASTICO

L’ordinanza ministeriale quest’anno ha accorciato i tempi di presentazione della domanda, soltanto 15 giorni, e anticipato la pubblicazione dei movimenti.

A teacher wearing a N95 Face masks teaches mathematics at an High School

Dopo un tira e molla che stava mettendo in dubbio la possibilità di chiedere trasferimento per l’A.S 2020 2021 è stata pubblicata l’ordinanza ministeriale che consente la mobilità del personale scolastico. Un’ordinanza che rispetto all’anno scorso ha accorciato quest’anno i tempi di presentazione della domanda, 15 giorni, e anticipato la pubblicazione dei movimenti per consentire entro i tempi previsti ‘adempimento di tutte le operazioni per l’A.S.2021/2022. 

Il personale docente potrà presentare domanda dal 29 marzo, al 13 aprile 2021. Gli uffici periferici del Ministero ultimeranno gli adempimenti entro il 19 maggio mentre la pubblicazione dei movimenti sarà il 7 giugno 2021

Gli insegnanti di Religione Cattolica potranno presentare domanda di mobilità dal 31 marzo al 26 aprile 2021, i movimenti saranno pubblicati il 14 giugno 2021.

Il personale educativo potrà presentare domanda di mobilità dal 15 aprile al 5 maggio 2021. Le operazioni saranno concluse entro il 19 maggio, la pubblicazione dei movimenti avverrà l’8 giugno 2021.

Infine, dal 29 marzo al 15 aprile 2021 potranno presentare domanda il personale ATA. Gli uffici competenti si svolgeranno completeranno adempimenti degli entro il 21 maggio, mentre la pubblicazione dei movimenti è fissata per l’11 giugno 2021.

(da: pixabay.com)

Non tutti potranno inoltrare la domanda. Non potranno i docenti che hanno il vincolo triennale per avere ottenuto la sede su scelta analitica in uno degli ultimi due anni come anche i docenti neoassunti dal 1° settembre 2020 o con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 da graduatorie del concorso DDG n. 85/2018 con vincolo quinquennali. Anche i docenti titolari sul sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto. Sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico per consentire agli Uffici di applicare i limiti previsti alla mobilità. Come previsto dal CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che esprime richiesta volontaria su scuola e ottiene la titolarità, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Ma questo vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

Per quanto concerne i trasferimenti interprovinciali si riduce al 25% la percentuale dei posti disponibili. Mentre aumentano nella misura del 25% i posti disponibili per la cosiddetta mobilità professionale ossia i passaggi di cattedra e/o di ruolo. Il trasferimento viene disposto sulle cattedre vacanti presenti nell’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica conseguente al pensionamento del docente titolare, movimento in uscita del docente titolare o ad incremento nell’organico per un aumento nel numero degli iscritti e formazione di un maggior numero di classi. Le preferenze esprimibili nella domanda, analitiche se si chiede una specifica scuola o sintetiche se si chiede un intero comune, distretto o provincia possono essere di diversa tipologia ed anche per più province ubicate anche in regioni diverse ma non possono essere complessivamente più di 15. 

In relazione alle cattedre presenti e disponibili in ogni istituzione scolastica richiesta l’unica scelta che il docente può fare riguarda le cattedre interne e le cattedre orario esterne (COE). Mentre per quanto riguarda la tipologia di cattedra (classi, potenziamento) dell’organico dell’autonomia della scuola, il docente non può scegliere in quanto la composizione delle cattedre e l ’attribuzione delle classi rientra tra le prerogative del Dirigente scolastico. Per ottenere il movimento richiesto deve esserci la disponibilità di una cattedra vacante il punteggio spettante per la mobilità superiore a quello di altri docenti e il diritto di precedenza nella mobilità, in base all’art.13 del CCNI, che consente di ottenere il movimento nella scuola a prescindere dal punteggio. Sono tanti i docenti e personale scolastico che attendevano l‘ordinanza. Grazie alle operazioni di mobilità, tenteranno di cambiare sede di lavoro per avvicinarsi ai propri affetti o semplicemente per cambiare scuola e trovare nuovi stimoli lavorativi presso una nuova istituzione scolastica.

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